Confederazione Generale Italiana dei Trasporti e della Logistica

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Roma, 17 luglio 2017

 

Circolare n. 128/2017

 

Oggetto: Trasporto ferroviario – Misure agevolative – Art.47 del D.L. n.50/2017 convertito nella legge 21.6.2017, n.96, su S.O. alla G.U. n.144 del 23.6.2017.

 

Si evidenziano di seguito le misure a favore del trasporto ferroviario delle merci contenute nella legge indicata in oggetto (cosiddetta Manovrina), emanate anche a seguito delle richieste formulate da Confetra e Assoferr al Forum di Pietrarsa del novembre 2016.

 

Silenziamento carri ferroviari (art. 47 c.10) – E’ stato istituito nello stato di previsione del Ministero Infrastrutture e Trasporti il Fondo per il finanziamento degli interventi per l’ammodernamento dei carri ferroviari, in particolare per l’abbattimento del rumore tramite il rinnovo dei sistemi frenanti; per l’anno 2018 il finanziamento è pari a 20 milioni di euro.

 

Incentivi (art.47 c.11 ter) – E’ stata confermata la misura degli incentivi introdotti con la legge n.190/2014, ulteriori rispetto al Ferrobonus, pari a 100 milioni di euro annui che il Ministero dei Trasporti riconosce alle imprese ferroviarie al fine di sostenere gli operatori della logistica e del trasporto ferroviario.

 

Riduzione canoni concessori (art.47 c.11 quater) – E’ stata previsto che le Autorità di Sistema Portuale possano riconoscere, nel rispetto dei limiti minimi dei canoni fissati dalle norme, una progressiva riduzione dei canoni di concessione demaniale sulle aree in cui insistono attività terminalistiche, in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale. Ciascuna Autorità stabilisce gli obiettivi di traffico ferroviario, nonché l’entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili.

 

Daniela Dringoli

Per riferimenti confronta circ.re conf.le n.193/2016

Codirettore

D/d

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S.O. alla G.U. n.144 del 23.6.2017

LEGGE 21 giugno 2017, n. 96

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante  disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli  enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

 

Testo del decreto-legge  24  aprile  2017, n. 50  coordinato con la legge di conversione 21 giugno 2017,n. 96 recante: «Disposizioni urgenti in materia  finanziaria,  iniziative  a  favore  degli  enti territoriali, ulteriori interventi per le zone  colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.».

 

La Camera dei deputati ed il  Senato della Repubblica  hanno approvato;

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                               Promulga

                          la seguente legge:

                            *** omissis ***

 

                               Titolo IV

             MISURE URGENTI PER RILANCIO ECONOMICO E SOCIALE

 

                               Capo I

         Misure nel settore dei trasporti e delle infrastrutture

                           *** omissis ***

                             Art. 47 
               Interventi per il trasporto ferroviario 
  1. Al  fine  di  favorire  ed  accelerare  il  conseguimento  della
compatibilita' degli standard tecnologici e di sicurezza delle  linee
ferroviarie regionali con quelli della rete ferroviaria nazionale  di
cui al decreto del Ministro dei  trasporti  e  della  navigazione  31
ottobre 2000, n. 138T, garantendo al  contempo  adeguati  livelli  di
efficienza e sviluppo, previa intesa tra le regioni  e  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, da definirsi entro  120  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   Rete
Ferroviaria Italiana  S.p.A.  e'  individuata  quale  unico  soggetto
responsabile della realizzazione dei necessari interventi tecnologici
da realizzarsi sulle stesse linee regionali. 
  2. Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. attua gli interventi di cui  al
comma 1 nell'ambito di apposito contratto con le regioni interessate,
nei limiti delle risorse disponibili  destinate  agli  scopi,  ed  in
coerenza con i piani di adeguamento tecnico presentati dai competenti
gestori delle reti regionali, rispetto ai quali  sia  intervenuto  il
relativo pronunciamento da  parte  del  competente      organismo    
preposto alla sicurezza. 
  3. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sulla base di criteri che tengano conto delle esigenze  di  mobilita'
dei viaggiatori e delle merci,  di  ampliamento  della  connettivita'
della rete ferroviaria, di integrazione con il territorio e  le  aree
metropolitane, di potenziamento delle  connessioni  verso  i  sistemi
portuali ed aeroportuali, sono individuate, nell'ambito  delle  linee
ferroviarie regionali, quelle di rilevanza per  la  rete  ferroviaria
nazionale, che possono essere  destinatarie  di  finanziamenti  dello
Stato per eventuali investimenti sulle linee. 
  4. Le Regioni territorialmente competenti, i  gestori  delle  linee
regionali  e  Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.  possono   altresi'
concludere  accordi  e  stipulare  contratti  per   disciplinare   la
realizzazione di interventi diversi da quelli previsti al comma 1,   
ovvero il subentro della medesima Rete  Ferroviaria  Italiana  S.p.A.
nella gestione delle reti  ferroviarie  regionali    ,  ivi  comprese
quelle classificate di rilevanza per la rete ferroviaria nazionale ai
sensi del comma 3, definendo gli oneri contrattuali e individuando   
le risorse necessarie per la copertura finanziaria   . 
  5. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture  e  dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa    con la singola regione interessata    e in  sede  di
Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e Bolzano sono individuate, tra quelle di
cui  al  comma  3,  le  linee  che  assumono  la  qualificazione   di
infrastruttura ferroviaria  nazionale,  previa  individuazione  delle
risorse da destinare alla gestione ai sensi del secondo periodo,  ivi
incluse quelle iscritte sui pertinenti capitoli  del  bilancio  dello
Stato  che  sono  corrispondentemente  riallocate.  Tali  linee  sono
trasferite,  a  titolo  gratuito,  al  Demanio   ed   al   patrimonio
indisponibile e disponibile  dello  Stato  ai  fini  del  contestuale
trasferimento,  mediante   conferimento   in   natura,   al   gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria  nazionale      che  ne  assume   la
gestione    nell'ambito del contratto di servizio  con  lo  Stato  ai
sensi e per gli effetti del decreto    del Ministro dei  trasporti  e
della navigazione    del 31 ottobre 2000 n. 138T. 
  6. Al fine di consentire  il  completamento  del  Programma  Grandi
Stazioni, ovvero la realizzazione di  ulteriori  opere  funzionali  a
rendere  gli  interventi  piu'  aderenti  alle  mutate  esigenze  dei
contesti urbani nei quali si inseriscono, il CIPE,  su  proposta  del
Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,  nel  rispetto  degli
equilibri di finanza pubblica, con apposita  delibera,  individua  le
risorse annuali disponibili, di cui alle delibere del CIPE, n. 10 del
14 marzo 2003, n. 63 del 25 luglio 2003, n. 129 del 6 aprile 2006, n.
61 del 22 luglio 2010, n. 2 del 20 gennaio 2012 e n. 20 del 23  marzo
2012, tenendo conto di eventuali obblighi  giuridicamente  vincolanti
sorti in base alle predette delibere, provvede  alla  loro  revoca  e
alla riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore  di
Grandi Stazioni Rail, nonche' alla contestuale approvazione di  nuovi
progetti ovvero delle necessarie varianti progettuali. 
  7. All'articolo 1, comma 867, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,
l'ultimo periodo e' sostituito  dai  seguenti:  «Fermi  restando  gli
obblighi di cui al presente comma, e'  autorizzata  la  spesa  di  70
milioni di euro per l'anno 2016. Le relative risorse sono  trasferite
   al patrimonio della societa'    Ferrovie del  Sud  Est  e  servizi
automobilistici S.r.l. per  essere  utilizzate,  nel  rispetto  della
normativa dell'Unione europea in materia e nell'ambito del  piano  di
risanamento  della  societa',  esclusivamente   a   copertura   delle
passivita',  anche  pregresse,  e  delle  esigenze  finanziarie   del
comparto infrastruttura. Restano fermi gli atti, i provvedimenti e le
operazioni gia' realizzati ai sensi del decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti del 4 agosto  2016,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale 17 settembre 2016, n.  218,      ivi  compreso  il
trasferimento  della  societa'  Ferrovie  del  Sud  Est   e   servizi
automobilistici S.r.l. alla societa' Ferrovie  dello  Stato  Italiane
S.p.a.,   realizzato   nell'ambito   della   riorganizzazione   delle
partecipazioni  dello  Stato  nel  settore   e   in   ragione   della
sussistenza, in capo alla medesima societa', di qualita'  industriali
e patrimoniali tali da fornire garanzia alla continuita' del lavoro e
del servizio, nonche' l'impegno della societa' Ferrovie  dello  Stato
Italiane S.p.a., assunto ai sensi del medesimo decreto, di provvedere
nei termini di legge alla  rimozione  dello  squilibrio  patrimoniale
della societa'».    
  8. E' autorizzato il pagamento a favore di Trenitalia S.p.A.  delle
somme dovute in relazione all'erogazione  dei  servizi  di  trasporto
pubblico locale ferroviario gia' eserciti nella Regione Siciliana per
l'anno 2014 e dei servizi interregionali svolti a  partire  dall'anno
2014,  nelle   more   della   definizione   dei   relativi   rapporti
contrattuali, nel limite delle risorse gia' impegnate, ivi inclusi  i
residui perenti,  nonche'  di  quelle  iscritte  in  bilancio  e  nel
rispetto della vigente normativa europea. 
  9. Nelle more      del  perfezionamento  della  delibera  del  CIPE
relativa  alla      sezione  transfrontaliera   della   nuova   linea
ferroviaria  Torino-Lione  ai  fini  dell'avvio  della  realizzazione
dell'Opera con le modalita' di cui all'articolo 2, commi 232, lettere
b) e c), e 233, della legge 23 dicembre 2009, n. 191,  come  previsto
dalla legge 5 gennaio 2017,  n.  1,  sono  autorizzate  le  attivita'
propedeutiche all'avvio dei lavori a  valere  sulle  risorse  di  cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228  allo
scopo finalizzate a legislazione vigente. L'opera  e'  monitorata  ai
sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 
  10. Al fine di promuovere, in  applicazione  del  regolamento  (UE)
1304/2014, il rinnovo  dei  sistemi  frenanti  dei  carri  merci  per
l'abbattimento del rumore prodotto da  tali  carri  e  compensare  le
imprese ferroviarie  dei  relativi  maggiori  oneri  di  gestione  e'
istituito   nello   stato   di   previsione   del   Ministero   delle
infrastrutture e dei trasporti il Fondo per  il  finanziamento  degli
interventi per l'ammodernamento dei carri merci con una dotazione  di
20 milioni di euro per l'anno 2018. Al  relativo  onere  si  provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2016,  n.  193
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. 
  11. Le risorse del Fondo di cui  al  comma  10  sono  destinate  in
favore  delle  imprese  ferroviarie  o  dei   detentori   dei   carri
ferroviari, nel rispetto del regolamento di esecuzione (UE)  2015/429
della Commissione, con modalita' stabilite con decreto del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti,  da  sottoporre,  entro  trenta
giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione, a notifica
preventiva alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 
     11-bis. Al fine di migliorare la flessibilita' dei  collegamenti
ferroviari dei passeggeri tra la Sicilia e la penisola,  il  servizio
di collegamento ferroviario via mare di cui all'articolo 2, comma  1,
lettera  e),  del  decreto  del  Ministro  dei  trasporti   e   della
navigazione n. 138 T del 31  ottobre  2000,  puo'  essere  effettuato
anche attraverso l'impiego di mezzi navali veloci il cui  modello  di
esercizio  sia  strettamente  correlato  al  servizio  di   trasporto
ferroviario da e per la Sicilia, da attuare nell'ambito delle risorse
previste  a  legislazione   vigente   destinate   al   Contratto   di
programma-parte servizi tra lo Stato e la societa'  Rete  ferroviaria
italiana Spa e fermi restando i servizi ivi stabiliti. 
  11-ter. Al fine di sostenere gli operatori della  logistica  e  del
trasporto ferroviario, le risorse di cui all'articolo 1,  comma  294,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190, da corrispondere  alle  imprese
ferroviarie  per   l'incentivazione   del   trasporto   delle   merci
relativamente agli anni 2018 e  2019  sono  attribuite  al  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, che  le  destina  alle  imprese
ferroviarie, nel rispetto della normativa europea, alle condizioni  e
con  le  modalita'  stabilite  dall'articolo  11,  comma  2-ter,  del
decreto-legge   25   novembre   2015,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9. 
  11-quater. Al fine di  promuovere  il  traffico  ferroviario  delle
merci in ambito portuale, ciascuna  autorita'  di  sistema  portuale,
relativamente a concessioni in  essere  per  aree  demaniali  su  cui
insistono attivita' terminalistiche, puo' riconoscere,  nel  rispetto
dei limiti minimi dei canoni di cui all'articolo 18  della  legge  28
gennaio 1994, n.  84,  una  progressiva  diminuzione  dei  canoni  di
concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi  di
traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad
essa riconducibile. Ciascuna autorita' di sistema portuale stabilisce
gli obiettivi specifici  di  traffico  ferroviario,  l'entita'  e  le
modalita' di  determinazione  dello  sconto  compatibilmente  con  le
risorse disponibili nei propri bilanci. 
  11-quinquies. Al fine di incrementare la  sicurezza  del  trasporto
ferroviario e' istituito, nello stato  di  previsione  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo con una dotazione di 2
milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019,  destinato
alla  formazione  di   personale   impiegato   in   attivita'   della
circolazione ferroviaria, con  particolare  riferimento  alla  figura
professionale dei macchinisti del settore merci. Le risorse di cui al
presente comma sono attribuite alle imprese ferroviarie  con  decreto
del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  sulla  base  delle
attivita' di  formazione  realizzate,  a  condizione  che  le  stesse
abbiano comportato  l'assunzione  di  almeno  il  70  per  cento  del
personale formato. I corsi di formazione possono essere svolti  anche
utilizzando le  risorse  umane  e  strumentali  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei  trasporti,  nonche'  avvalendosi  di  organismi
riconosciuti dall'Agenzia nazionale per la sicurezza  delle  ferrovie
di cui al capo II del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.  In
ogni caso, il finanziamento delle iniziative e' assicurato unicamente
alle attivita' formative per le quali non vi sia stato alcun  esborso
da parte del personale formato e possono altresi'  essere  rimborsati
gli oneri per eventuali borse di studio erogate per la frequenza  dei
corsi. Agli oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  comma  si
provvede mediante  corrispondente  riduzione  dell'autorizzazione  di
spesa di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), del citato decreto
legislativo n.  162  del  2007,  per  il  funzionamento  dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie.    

 

FINE TESTO